04 gen 2010

Certificazione energetica

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Certificazione energeticaLe indicazioni sulla certificazione energetica sono indicate da Ministro dello Sviluppo Economico insieme al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le direttive e le indicazioni sono contenute nel documento del Parlamento Europeo 2002/91/CE presentato il 16 dicembre 2002 e si occupa di trattare al materia del rendimento energetico nell’industria edile.

Oltre a questa direttiva sulla certificazione energetica del Parlamento Europeo, esiste il decreto legislativo numero 192 creato il 19 agosto 2005.

L’articolo 4, del decreto legislativo 192 in materia di certificazione energetica, indica i metodi per calcolare e indica i requisiti necessari a contenere i consumi energetici degli edifici e degli impianti di riscaldamento e di condizionamento sia per l’installazione che per la manutenzione che per il loro uso.

Oltre a questo, il decreto sulla certificazione energetica determina quali devono essere i requisiti tecnici e di competenze degli addetti alla certificazione.

Nell’articolo 5 sono contenuti i parametri per l’attuazione del decreto e la suddivisione delle competenze tra Stato, Regioni e gli enti locali oltre a presentare i supporti tecnici dell’ENEA e del CNR, con lo scopo di migliorare ed integrare le esigenze ambientali e le necessità degli operatori del settore.

Il decreto legislativo numero 192 in materia di certificazione energetica si compone di 8 articoli e nello specifico:

Scopo e aree di intervento

La certificazione energetica delle costruzioni del territorio italiano sono regolate da linee guida e da strumenti di certificazione determinati da Stato e Regioni.

Terminologia

Per unità immobiliari singole si intendono uno o più locali che determinano un appartamento; anche un locale commerciale o artigianale è equiparato a unità immobiliare.

Certificazione energetica – Linee guida

In diversi allegati, sono contenute le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Rapporti tra Stato e Regioni in termine di certificazione energetica

Presso il Ministero sono stati presi gli accordi e determinati i compiti tra Stato, Regioni ed enti locali sull’operatività e le singole competenze sulla certificazione energetica.

Disposizioni

Al termine della certificazione energetica, l’addetto alla verifica rilascia un certificato che ha valore per 10 anni, validità confermata solo se sono rispettate le norme in merito all’efficienza energetica previste dal decreto 192.

Oltre a questo, l’articolo determina i casi in cui la certificazione energetica vada modificata e/o rimossa.

Modifiche

L’articolo del decreto 192 sulla certificazione energetica presenta le modifiche apportate successivamente.

Copertura finanziaria

L’articolo 8 contiene le informazioni sulle risorse economiche messe a disposizione dello Stato per realizzare la certificazione energetica degli edifici italiani.

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