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Pagina 1 di 6 IntroduzioneLa legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" [1] stabilisce all'Art. 11 che, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie vengano indicate: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. La definizione dei requisiti tecnici di cui al punto a) costituisce un riferimento per le pubbliche amministrazioni nei seguenti casi: 1. procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici: i i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica (Art.4, comma 1); 2. stipula di contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet: il rispetto dei requisiti deve essere espressamente previsto a pena di nullità dei contratti (Art.4, comma 2); 3. stipula di eventuale rinnovo, modifica o novazione di contratti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale: deve essere previsto l’adeguamento al rispetto dei requisiti di accessibilità entro dodici mesi, a pena di nullità (Art.4, comma 2); 4. concessione, a privati, di contributi pubblici per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro: è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto ministeriale (Art.4, comma 3). La Segreteria tecnico-scientifica della "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate" è organizzata in diversi Gruppi di Lavoro, dei quali fanno parte esperti appartenenti a Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Associazioni di categoria di disabili, CNR, Università, Associazioni di produttori di hardware e software e di sviluppatori competenti in materia di accessibilità. I Gruppi di lavoro propongono contributi tecnici e studi per la stesura del decreto ministeriale previsto dall’art. 11 della Legge. In base alla Legge devono essere definiti requisiti tecnici e i livelli per l'accessibilità per:
I due gruppi di lavoro "Metodologia" e "Regole Tecniche" hanno elaborato il presente Studio che è finalizzato alla definizione dei requisiti tecnici e alle metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet. I principi informatori generali delle indicazioni, dei requisiti tecnici e delle metodologie presentate sono ispirate alle Risoluzioni, Direttive, Comunicazioni e Decisioni dell’Unione Europea in merito alla non discriminazione e alla accessibilità alle nuove tecnologie delle persone con disabilità. Nella impostazione del presente Studio si fa riferimento alle definizioni riportate nella Legge e nell'art. 1 dello Schema di Regolamento di attuazione [2] per i seguenti termini:
Prendendo come riferimento l’Art. 2 del Regolamento (Criteri e principi generali per l’accessibilità), lo studio è stato diviso in due parti:
Nella prima parte dello Studio vengono definiti 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica e si suggeriscono criteri metodologici per la loro valutazione. In questo Studio, per sito INTERNET si intende un sito Web, cioè l’insieme di componenti (pagine, link, funzioni) che risiedono su uno o più computer collegati alla rete Internet e che è utilizzato per veicolare informazione e/o erogare servizi. I requisiti tecnici si applicano ai contenuti che vengono visualizzati dal browser (il programma informatico che ne consente la visualizzazione sul personal computer utilizzato dall’utente). L'applicazione dei requisiti tecnici riguarda sia la parte tecnologica e strutturale dei contenuti stessi, come ad esempio il linguaggio a marcatori utilizzato o gli oggetti presenti in una pagina e scritti in un qualsiasi linguaggio di programmazione, sia la loro parte redazionale, come ad esempio le modalità grafiche di presentazione del contenuto informativo (immagini, colori, oggetti multimediali). La rispondenza a questi requisiti costituisce il livello minimo obbligatorio di accessibilità per i siti Internet, sia quando per il loro tramite si forniscono informazioni sia quando si erogano servizi. I requisiti tecnici si applicano anche a tutti i casi in cui i soggetti di cui all’Art. 3 della Legge veicolano informazioni o erogano servizi mediante tecnologie Internet sia per mezzo di sistemi informatici appartenenti a reti Intranet o Extranet sia per mezzo di supporti utilizzabili anche quando il personal computer dell’utente non è collegato a una rete, come per esempio CD-ROM, DVD. Nella scelta e nell’enunciato dei requisiti nonché nella proposta della metodologia per la verifica tecnica si è tenuto conto:
La seconda parte dello Studio tratta di "verifica soggettiva" e della metodologia da impiegare. La definizione di fruibilità data nel Regolamento si ispira fortemente a quella della qualità in uso definita nella Norma ISO/IEC 9126-1 [7] e richiama anche la definizione di usabilità contenuta nella norma ISO 9241-11 [8]. Sulla base delle considerazioni e delle conclusioni esposte nel Rapporto del Gruppo di Lavoro Metodologia, viene proposta una metodologia per la verifica soggettiva dei diversi livelli di qualità di un sito Internet basata su dodici criteri essenziali, direttamente mutuati dai quei principi di qualità ed usabilità definiti nelle Norme e documentati nella letteratura scientifica. La relazione tra la verifica tecnica e quella soggettiva si ricava dal Regolamento. La conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica è elemento propedeutico per poter procedere alla verifica soggettiva. |
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